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Art. 14 Esecuzione delle misurazioni
1 Le misurazioni tengono conto delle fasi d’esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l’autorità fissa il genere e l’estensione delle misurazioni e le fasi d’esercizio importanti. 2 Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono rette dall’ordinanza del 15 febbraio 200615 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.16 3 Il titolare dell’impianto da controllare deve, su istruzioni dell’autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili. 4 I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d’esercizio dell’impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687). |