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Art. 16 Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico 17
1 Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell’autorità. 2 Se l’impiego di condotte di aggiramento o disturbi d’esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l’autorità stabilisce le misure da prendere. 3 L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.18 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022832). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022832). |