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Art. 27 Determinazione delle immissioni
1 I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l’entità delle immissioni. 2 A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L’UFAM raccomanda loro procedimenti idonei. |