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Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1. 2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). |