Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità
1 L’autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d’emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile. 2 Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:
3 Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria. |