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Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni 6
1 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.7 2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico. 3 Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3. 6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). 7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). |