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Art. 8 Obbligo di risanamento
1 L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati. 2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.8 3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento. 8Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). |