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Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti. 2 Essa regola:
3Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). |