Art. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni
1 L’autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire. 2 La prima misurazione (misurazione di collaudo) o il primo controllo è da effettuare, se possibile, entro 3 mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dalla messa in servizio dell’impianto nuovo o risanato. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’allegato 3.11 3 Fatte salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2, 3 e 4, la misurazione o il controllo è di regola da ripetere come segue:
4 Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l’autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d’esercizio che permetta il controllo delle emissioni. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687). 12 Correzione del 16 apr. 2019 (RU 2019 1225) 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687). |