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Art. 19b Prova di conformità
1 La prova di conformità comprende:
1bis Per le macchine di cantiere che soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/162823, la prova di conformità comprende l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/1628.24 2 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica le liste dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato e di motori conformi.25 3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato. 23 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine e agli apparecchi mobili non stradali, versione della GU L 252 del 16.09.2016, pag. 53; integrato da: regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 1; regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 334; regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 364. 24 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). |