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Art. 26b Incenerimento al di fuori degli impianti 35
1 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo. 2 L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive. 3 In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875). |