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Art. 28 Previsione delle immissioni
1 Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un’infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l’autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni. 2 La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite. 3 Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo. |