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Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione
1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.43 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni44 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:
4 La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).45 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). 43 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 44 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965). |