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Art. 38 Combustibili e carburanti
1 Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall’UFAM oppure li analizzano esse stesse.50 2 Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all’UFAM.51 3 L’UFAM effettua controlli a campione per verificare se le disposizioni sulla messa in commercio di combustibili e carburanti sono rispettate.52 4 Se constata che un importatore o un commerciante importa rispettivamente mette in commercio a più riprese combustibili o carburanti che non soddisfano le esigenze di qualità di cui all’allegato 5, l’UFAM notifica il fatto all’autorità cantonale competente per l’azione penale ed eventualmente alle autorità doganali.53 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). 53 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). |