Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni
1 Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe. 2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive. 3 Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all’articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l’autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto. 4 Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34. |