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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero o una misura di insolvenza estera secondo l'articolo 37g LBCR, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera. 2La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di reciprocità, a condizione che ciò sia nell'interesse dei creditori interessati. 3Stabilisce il foro unico dell'insolvenza in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l'articolo 37g capoverso 4 LBCR. 4La FINMA pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori. |