Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento. 2La formazione dell'inventario è retta dagli articoli 221-229 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 3I valori depositati e separati dalla massa ai sensi dell'articolo 37d LBCR sono registrati nell'inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento. L'inventario indica eventuali diritti della banca nei confronti del deponente che sono di ostacolo alla separazione dei beni dalla massa. 4Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento. 5Sottopone l'inventario al banchiere o all'organo scelto dai proprietari della banca. Questi si pronunciano sulla completezza e sull'esattezza dell'inventario. La loro dichiarazione è ripresa nell'inventario. |