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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1I debitori della banca e le persone che detengono beni patrimoniali della banca a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e. 2I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione. 3Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato. |