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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari

del 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)

Art. 19 Eccezioni all'obbligo di notifica

La FIN­MA può de­ci­de­re che i cre­di­ti del­la ban­ca iscrit­ti nei li­bri non sia­no no­ti­fi­ca­ti dai lo­ro de­bi­to­ri.