Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017) |
Art. 2 Campo di applicazione
1La presente ordinanza si applica alle seguenti istituzioni e persone, di seguito denominate «banche»:
2Le disposizioni sul risanamento bancario (art. 40-57) non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività senza la necessaria autorizzazione. La FINMA può tuttavia dichiararle applicabili in presenza di un interesse pubblico sufficiente. |