Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017) |
Art. 24 Maggioranza dei creditori
1Se esistono crediti comuni nei confronti della banca, il possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto. 2I crediti solidali devono essere accreditati in parti uguali a tutti i creditori solidali, purché la banca non goda di un diritto di compensazione. I singoli riparti sono considerati crediti dei singoli creditori solidali. |