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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257-259 LEF1, salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 2Il liquidatore del fallimento effettua l'incanto. Nelle condizioni d'incanto può fissare un'offerta minima per il primo incanto. 3Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d'incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l'ufficio di esecuzione o l'ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa. |