Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione. 2Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione. 3 Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione. 4Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto. |