Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA. 2Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell'esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell'articolo 260 LEF1. 3Dopo l'approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori. 4Non sono effettuati pagamenti per crediti:
5Se è allestita una graduatoria separata ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3, previa autorizzazione della FINMA il liquidatore del fallimento può effettuare la ripartizione dopo l'entrata in vigore della graduatoria separata e indipendentemente dall'entrata in vigore della graduatoria relativa agli altri crediti. |