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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Le prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari sono fondate se al momento della decisione vi sono indizi sufficientemente attendibili che:
2Non sussiste alcun diritto all'apertura di una procedura di risanamento. |