Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1La FINMA designa mediante decisione un incaricato del risanamento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni. 2Se designa un incaricato del risanamento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado - in termini di tempo e competenze professionali - di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non non si oppongano al conferimento del mandato. 3La FINMA stabilisce le attribuzioni dell'incaricato del risanamento e se questi possa agire in luogo degli organi bancari. Durante la procedura di risanamento, l'incaricato può contrarre impegni a carico della banca in vista del risanamento. 4La FINMA definisce le modalità del mandato, in particolare per quanto riguarda le spese, il rendiconto e il controllo dell'incaricato del risanamento. |