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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari
del 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)
Art. 43Impegni durante la procedura di risanamento
Gli impegni che la banca contrae nel corso della procedura di risanamento con il consenso dell'incaricato del risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento del risanamento, nella successiva procedura di fallimento in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti.