Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del risanamento o del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al risanamento o al fallimento; il segreto bancario di cui agli articoli 47 LBCR e 43 LBVM deve essere tutelato nella misura del possibile. 2La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti. 3Chi ottiene l'autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. 4La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all'articolo 48 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari e all'articolo 292 del Codice penale2. 5L'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di risanamento o fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti. |