Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Se prevede la continuazione di singoli o svariati servizi bancari e il trasferimento di parte dei beni patrimoniali o delle relazioni contrattuali della banca a un altro soggetto di diritto tra cui una banca transitoria, il piano di risanamento deve segnatamente:
2Non appena il piano di risanamento omologato diventa esecutivo o, nel caso di una banca di rilevanza sistemica, con l'omologazione del piano di risanamento, tutti i beni patrimoniali o le relazioni contrattuali da trasferire passano, unitamente a tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, al nuovo o ai nuovi soggetti di diritto con effetto al momento dell'omologazione del piano di risanamento. |