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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliaridel 30 agosto 2012 (Stato 1° aprile 2017)1Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA. 2Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. 3La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all'occorrenza, emana una decisione. |