Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 11 Pubblicazione e grida ai creditori
1La FINMA notifica la decisione di fallimento alla banca e la pubblica unitamente alla grida ai creditori. 2La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:
3Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori conosciuti. |