Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 16 Formazione dell’inventario
1Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento. 2La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 3I valori depositati e separati dalla massa ai sensi dell’articolo 37d LBCR e i fondi d’investimento da scorporare ai sensi dell’articolo 40 LIsFi sono registrati nell’inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento. L’inventario indica i seguenti diritti che sono di ostacolo alla separazione dei beni dalla massa:
4Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento. 5Sottopone l’inventario al banchiere o all’organo scelto dai proprietari della banca. Questi si pronunciano sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La loro dichiarazione è ripresa nell’inventario. 1 RS 281.1 |