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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021)1Se il proseguimento di un fondo d’investimento è nell’interesse degli investitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il fondo d’investimento corrispondente con tutti i diritti e gli obblighi a un’altra direzione del fondo. 2Se non si trova nessun’altra direzione del fondo che riprenda il fondo d’investimento, il liquidatore chiede alla FINMA di liquidare il fondo d’investimento corrispondente nell’ambito del fallimento della direzione del fondo. 1 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |