Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 25 Depositi privilegiati
1Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37a LBCR:
2Non sono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a LBCR:
3Sono depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati i crediti di fondazioni bancarie secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 19852 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e di fondazioni di libero passaggio secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio. I crediti sono tuttavia versati alla relativa fondazione bancaria o di libero passaggio. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 27 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1309). |