Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 27 Collocazione in graduatoria
1Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria. 2Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria. 3Con il consenso della FINMA, il liquidatore del fallimento può allestire una graduatoria separata per i crediti garantiti da pegno iscritti nel rispettivo registro, qualora sia possibile limitare i rischi sistemici soltanto in tale modo. |