Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 31 Modo di realizzazione
1Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa. 2I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi. 3I beni possono essere realizzati senza indugio se:
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