Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 38 Deposito
1Fatte salve le disposizioni sugli averi non rivendicati, la FINMA adotta i provvedimenti necessari per il deposito dei riparti non ancora versati come pure dei valori in deposito separati e non messi a disposizione. 2I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono realizzati e ripartiti ai sensi dell’articolo 39, fatte salve disposizioni di diverso tenore previste da leggi specifiche. |