Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni
1Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA. 2Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta. 3La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione. |