Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 40 Condizioni
1Le prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari sono fondate se al momento della decisione vi sono indizi sufficientemente attendibili che:
2Non sussiste alcun diritto all’apertura di una procedura di risanamento. |
