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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021)1La FINMA apre la procedura di risanamento mediante decisione. 2Rende pubblica senza indugio l’apertura della procedura. 3Nella decisione di apertura la FINMA disciplina se le misure di protezione esistenti in virtù dell’articolo 26 LBCR vadano mantenute o modificate, oppure se sia necessario disporre nuove misure di protezione. 4All’apertura della procedura di risanamento la FINMA può già omologare il piano di risanamento. |