Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50 Riduzione del credito
Oltre o al posto della conversione di capitale di terzi in capitale proprio, la FINMA può disporre una riduzione parziale o integrale del credito. Gli articoli 48 lettere a–c e 49 si applicano per analogia. |