Art. 56 Contratti
1L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2bis dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR) si applica: - a.
- ai contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- b.
- ai contratti sull’acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a beni e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- c.
- ai contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d.
- ai contratti su operazioni «swap» concernenti tassi d’interesse, divise, valute, beni come pure titoli, diritti valori, valori contabili, agenti atmosferici, emissioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d’interesse;
- e.
- agli accordi di credito in relazione interbancaria;
- f.
- a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle lettere a–e;
- g.
- ai contratti di cui alle lettere a–f stipulati sotto forma di accordi quadro (master agreements);
- h.
- ai contratti delle società del gruppo estere di cui alle lettere a–g, purché una banca o una società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera garantisca l’adempimento.
2L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR non si applica: - a.
- ai contratti che non motivano la disdetta o l’esercizio di diritti ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente mediante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR;
- b.
- ai contratti che vengono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un’infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione;
- c.
- ai contratti in cui è controparte una banca centrale;
- d.
- ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario;
- e.
- ai contratti con controparti che non sono imprese ai sensi dell’articolo 77 dell’ordinanza del 25 novembre 20153 sull’infrastruttura finanziaria;
- f.
- ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari sul mercato;
- g.
- alle modifiche di contratti in essere che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, si producono senza ulteriore intervento delle parti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 9 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1675). 2 RS 952.02 3 RS 958.11
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