Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 58 Rapporto finale
1Il liquidatore del fallimento o l’incaricato del risanamento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario sull’andamento della procedura di fallimento o di risanamento. 2Il rapporto finale del liquidatore del fallimento contiene inoltre:
3La FINMA pubblica la chiusura della procedura di fallimento o di risanamento. |