Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 59 Conservazione degli atti
1La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi all’insolvenza e all’attività commerciale della banca dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento. 2I documenti relativi all’insolvenza e quelli relativi all’attività commerciale della banca ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento. 3Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche. |