Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 61a Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 2017
1Gli obblighi di cui all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR2 in combinato disposto con l’articolo 56 devono essere rispettati:
2In casi motivati, la FINMA può concedere a singoli istituti un prolungamento dei termini di applicazione. 1 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 9 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1675). |