Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 7 Foro dell’insolvenza
1Il foro dell’insolvenza è quello in cui ha sede la banca o la succursale di una banca estera in Svizzera. 2Se una banca dispone di più sedi oppure una banca estera dispone di più succursali in Svizzera, sussiste un unico foro dell’insolvenza. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA. 3Il foro dell’insolvenza delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio commerciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento o di risanamento. |