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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare
del 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 9Coordinamento
La FINMA e l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi nazionali ed esteri.