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Art. 19 Ripresa e riciclaggio
1 I commercianti, produttori e importatori obbligati a riprendere gli imballaggi non riutilizzabili (art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2) devono comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. Le indicazioni devono essere suddivise secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione. 2 Chi, per mestiere, ricicla imballaggi per bevande, li importa o li esporta per riciclarli deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente. BGE
104 IA 6 () from 15. Februar 1978
Regeste: Art. 4 BV. Parteientschädigung im Verwaltungsverfahren. Auslegung einer kantonalen Vorschrift, wonach dem obsiegenden Beschwerdeführer, dem im Verwaltungsverfahren Anwaltskosten entstanden sind, eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Abweichung vom klaren Gesetzeswortlaut. |