Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 5 Obbligo del deposito sugli imballaggi riutilizzabili
1 I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi riutilizzabili sono tenuti a prelevare un deposito. Essi devono riprendere, contro rimborso del deposito, gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento. 2 Non sottostanno a tali obblighi:
3 Per tutti gli imballaggi riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi. |