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Art. 7 Obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo
1 I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PET o in metallo e che non assicurano, mediante contributi finanziari a un’organizzazione privata, lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati sono tenuti a:
2 Sono fatte salve misure particolari del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) giusta l’articolo 8. |